Sistema Tessera Sanitaria – Istruzioni per l’invio telematico

Sistema Tessera Sanitaria – Istruzioni per l’invio telematico

Nelle prossime settimane gli operatori del settore sanitario saranno tenuti ad applicare per la prima volta l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle prestazioni rese.

La spese sanitarie interessate:

  • sono quelle sostenute dai contribuenti nell’intero anno 2016 (vanno dunque considerati tutti i documenti emessi fin dal 1 gennaio 2016)
  • dovranno essere trasmesse al sistema Tessera Sanitaria entro il 31/01/2017 (proroga 09 /02)

per poter essere successivamente inoltrate ed essere inserite nei mod. 730/2017 precompilati.

ODCEC: evidenzia che l’obbligo di comunicazione costringerà gli operatori alla verifica di tutta la documentazione  emessa (riferita non solo alle fatture di medici/odontoiatri, ma anche in relazione a scontrini/ricevute fiscali emesse dai laboratori d’analisi, farmacie, ecc.) e ciò non solo al fine di distinguere tra le spese sanitarie da quelle “non sanitarie” (si pensi alla fattura per un ricovero che includa le spese per i familiari ospitati), ma anche al fine di comunicare tutti i dati richiesti dal nuovo obbligo che potrebbero non essere stati indicati nel documento originario, in quanto non indispensabili.

Invio dati relativi a spese sanitarie – disposizioni generali

Soggetti interessati all’invio dei dati

La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte di:

  1. farmacie (pubbliche e private)
  2. aziende sanitarie locali (ASL),
    aziende ospedaliere,
    istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
    policlinici universitari,
    presidi di specialistica ambulatoriale,
    strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica (1) e assistenza integrativa (2),
    (fattispecie residuale) altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari
  3. medici e odontoiatri

Note:

  1. Assistenza protesica: è l’insieme di prestazioni, erogabili dal SSN, che comportano la fornitura di dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) destinati agli assistiti che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente (es: fornitura di carrozzine, letti ortopedici, protesi d’arto, oculari e acustiche, ecc.)
  2. Assistenza integrativa: fornitura di dispositivi medici monouso (assorbenti per incontinenti, cateteri, ecc), presidi per diabetici e presidii dietetici e nutrizionali (alimenti senza glutine, ecc.).

DOMANDA

Si chiede se siano obbligati alla trasmissione telematica al sistema TS:

  • una società che ha come attività principale la fornitura di servizi di radiologia
  • le imprese che gestiscono le rivendite (all’ingrosso o al dettaglio) di prodotti sanitari (protesi, bendaggi, ecc.).

RISPOSTA

La risposta è positiva per quanto attiene la società che effettua studi radiologici; infatti le prestazioni afferenti all’attività radiologica rientrano tra le cd. “prestazioni di specialistica ambulatoriale” e, dunque, la società citata rientra tra i “presidi di specialistica ambulatoriale” menzionati nell’ambito del DM 31/07/2015 (questo richiama di fatto la terminologia utilizzata nell’ambito dei decreti del Ministero della Sanità, con particolare riferimento al DM 18/10/2012, nel caso di specie), a nulla rilevando la natura giuridica dell’ente:  società di capitali, di persone, o altro.

Per quanto attiene l’attività di rivendita di prodotti sanitari, occorre valutare se possa rientrare tra le strutture:

  1. per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica
  2. o per l’erogazione di assistenza integrativa.

In generale tali soggetti risultano iscritti nel registro istituito presso il ministero della salute (art. 11 c. 7 Dlgs 46/97) e, comunque, risultano “accreditati” dalle regioni, in quanto devono soddisfare determinati requisiti (non effettuano, infatti, delle mere cessioni di beni, ma prestazioni di servizio riferite all’assistenza al paziente nell’utilizzo dei beni forniti); dunque è possibile consultare il loro inserimento nei relativi elenchi.

In linea generale la mera attività di rivendita di articoli sanitari non obbliga ad alcuna comunicazione.

SOGGETTI ESCLUSI: dall’elenco dei soggetti non obbligati all’invio (pur attribuendo spese detraibili per i contribuenti) risultano tutti quei soggetti che operano a titolo personale  che non risultano essere iscritti all’albo dei “medici”:

  • i cd. “paramedici”: fisioterapisti, logopedisti, ecc.
  • ottici
  • veterinari

Associazioni professionali

Andrà chiarito come dovranno assolvere l’obbligo di trasmissione delle associazioni professionali, le quali:

  • a causa della loro natura collettiva sono attualmente escluse tra i soggetti abilitati all’invio al sostema TS
  • pur essendo obbligate all’emissione della fattura a nome dell’associazione professionale stessa.

Termini di trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria

La trasmissione dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi deve essere effettuata:

  • secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema TS (www.sistemats.it)
  • nel rispetto dei previsti accordi attuativi.

Termine ultimo

La trasmissione dei dati, compresi quelli delle eventuali cancellazioni e/o variazioni, va  effettuata, da parte del contribuente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata.

I dati trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema.

Modalità di comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire:

  • al Sistema Tessera Sanitaria (gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato)
  • con modalità telematiche

Intermediari incaricati

I dati possono essere trasmessi anche tramite le associazioni di categoria e i soggetti terzi:

  • a tal fine individuati e designati come “responsabili” (art. 29 DLgs. 196/2003)
  • i quali devono richiedere al MEF l’abilitazione all’invio telematico dei dati, in conformità con quanto previsto dal DM 31/07/2015, per conto del soggetto delegante (medico, farmacista, ecc).

Medici e odontoiatri – Le modalità di invio dei dati

Accreditamento e abilitazione al sistema TS

Ai fini dell’accesso al sistema TS, si rileva che:

  • Medici con credenziali:
    i medici già in possesso delle credenziali di accesso al STS possono utilizzare le stesse chiavi anche per l’invio dei dati di spesa per la precompilazione della dichiarazione.
  • Medici senza credenziali:
    i medici/odontoiatri iscritti all’Ordine, se non ancora in possesso delle credenziali, possono ottenerle:
    – recandosi personalmente alla sede provinciale dell’Ordine di propria competenza
    – accedendo al sito del sistema TS tramite la propria TS-CNS
    ovvero in via alternativa registrandosi al sito con una specifica modalità di riconoscimento basata su una serie di controlli:
    – presenza del nominativo e corrispondenza dei dati forniti dall’ OdM
    – corrispondenza dei dati della tessera sanitaria in corso di validità
    – verifica della corrispondenza dell’indirizzo di posta certificata (PEC)
    – inserimento di un codice captcha per prevenire l’uso di processi automatici

A seguito dell’esito positivo delle verifiche, l’applicazione procede ad generare le credenziali al medico ed invia via PEC, alla casella indicata, le chiavi di accesso al sistema TS.

Primo accesso al sistema TS

E’ possibile accedere al STS tramite l’area riservata:

  • cliccando sul link “Accesso con credenziali

Al primo accesso la password risulterà scaduta e dovrà essere cambiata.  Con  l’accesso, il medico potrà completare la procedura stampando il PDF con il proprio pincode.

Invio dei dati della Spesa Sanitaria

Per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria i medici possono utilizzare:

  1. un’apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS, per l’inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa
  2. il proprio software, opportunamente “integrato” con le funzionalità necessarie per dialogare via web services, in modalità:
  • “sincrono”: trasmissione di ciascun singolo documento fiscale con le relative voci di spesa
  • “asincrono”: trasmissione di un file con un insieme di documenti fiscali e relative voci di spesa.

Ogni trasmissione produce da parte del Sistema TS l’emissione di un numero di protocollo:

  • che viene restituito come attestazione dell’invio
  • che costituisce la chiave di ricerca per individuare la trasmissione.

L’invio del file può essere effettuato dal medico direttamente/con delega a terzo (art. 29 codice Privacy).

Applicazione Web

Accedendo al sito di Sistema TS, il medico ha a disposizione la funzione di Gestione del documento di spesa, con cui può effettuare l’inserimento/cancellazione/variazione di un documento fiscale (ricevuta/fattura) recante i dati della spesa sanitaria sostenuta a fronte della prestazione

In tale sezione, il medico può visualizzare l’elenco dei documenti fiscali e procedere alla loro modifica.

Trasmissione dei dati tramite i Web Service

Il medico può inviare i dati di spesa invocando 2  tipologie di servizi (web service):

  • il  servizio “sincrono” prevede l’invio di un singolo documento fiscale;
  • il servizio “asincrono” prevede l’invio di un file di documenti fiscali; il tal caso, il medico trasmette una richiesta cui è allegato un file Xml in un formato compresso (.zip), contenente le informazioni relative ai documenti fiscali che attestano la spesa.

Nota: l’allegato (file zip contenente un Xml) si compone di 2 parti:

1.Sezione proprietario: ha una composizione diversa a seconda del soggetto che emette i documenti fiscali attestanti la spesa sanitaria:  Farmacia /Struttura sanitaria ovvero Medico/Odontoiatra

2. Sezione documento fiscale:  tale sezione non varia in base al soggetto emittente.

Delega e invio per conto

Il medico può delegare un soggetto terzo all’invio dei dati di spesa sanitaria.

Per conferire la delega occorre collegarsi all’area riservata del Sistema TS attraverso le credenziali e con un’apposita funzione di “Gestione deleghe” indicare la scelta del soggetto terzo.

Tale scelta deve essere corredata di alcune informazioni relative al soggetto terzo individuato.

In particolare il Sistema TS verificherà che:

  • il soggetto disponga di abilitazione valida come intermediario (Entratel, per i commercialista/Caf)
  • esista una corrispondenza tra indirizzo PEC del soggetto terzo ed il relativo codice fiscale indicato.

Alla verifica con esito positivo di entrambi i controlli, il Sistema TS invia all’indirizzo PEC  del soggetto terzo un link per il perfezionamento del processo di delega.  In tale fase, il terzo deve garantire il rispetto degli standard previsti ed inviare alla RGS (via PEC, con firma digitale) la richiesta di autorizzazione alla delega. La RGS autorizza la richiesta inviando nota di autorizzazione via PEC.

RESPONSABILITÀ: anche in caso di delega il medico rimane responsabile dei dati trasmessi.

Verifica esito invio

Il medico prende visione dell’esito della trasmissione dei dati di spesa:

  • accedendo all’applicazione on line sul sito di Sistema TS
  • invocando un servizio in modalità web service per ottenere la lista degli esiti dei file inviati

Per verificare l’esito dell’elaborazione del file inviato, il medico (delegato) può richiedere l’elenco degli esiti o l’esito della trasmissione del singolo file con un determinato numero di protocollo.

L’esito dell’invio è reso disponibile al medico sotto forma di file .pdf e, nel caso di segnalazione o errori, anche sotto forma di file .csv con l’elenco analitico di tutti i codici di errore riscontrati.

Segnalazioni e errori

Il Sistema TS restituisce al medico/delegato un file che può contenere segnalazioni, suddivise come segue:

E = scarto del file o del documento fiscale

W = segnalazione (errore non scartante il documento fiscale)

In modo analogo ai messaggi di Entratel per l’invio delle dichiarazioni, il medico/delegato dovrà aver cura di valutare il messaggio per eventualmente procedere a rimuoverlo e ad effettuare un nuovo invio.

Modalità di utilizzo dei dati delle Spese Sanitarie

Come previsto dal Provvedimento 31/07/2015, dal 1° marzo di ciascun anno, il Sistema Tessera Sanitaria metterà  a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi:

  • alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente
  • ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

Accesso ai dati da parte delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate accederà ai dati, trasmettendo al Sistema la lista dei codici fiscali:

  • dei soggetti  che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dal 730 precompilato
  • dei relativi familiari a carico, come indicati nelle Certificazioni Uniche.

Il Sistema a sua volta fornirà, per ciascun soggetto, i totali di spesa/rimborsi “aggregati” in base alle tipologie di spesa, ad eccezione delle spese sanitarie/rimborsi per i quali l’assistito abbia validamente manifestato la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia i dati.

L’Agenzia, al netto delle “opposizioni”, elaborerà poi i dati messi a disposizione dal Sistema, determinando l’importo totale delle spese agevolabili, suddividendole in:

  • spese “automaticamente” agevolabili
  • spese agevolabili solo in presenza di “particolari” condizioni.

Aspetti sanzionatori

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 3 Dlgs n. 175/2014 (modificato dall’art. 23 Dlgs n. 158/2015) prevede che

  • in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria
  • si applica la sanzione di €. 100 per ogni comunicazione
  • con un massimo di €. 50.000

senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico (art. 12 Dlgs n. 472/97)

La sanzione non si applica se:

  • la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza
  • o, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 gg dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di €. 20.000.

DECORRENZA: la sanzione è previsto decorra dal 1/01/2016 (dunque fin dal primo invio da effettuare entro il 31 gennaio 2016) ove la legge di stabilità 2016 dovesse confermare l’anticipazione della sua entrata in vigore.

Dubbio: la sanzione di € 100 dovrebbe essere applicata all’unica comunicazione dovuta dal medico nel caso in cui si avvalga della trasmissione “asincrona” (a tal fine sarà opportuno effettuare comunque l’invio di unica comunicazione, ancorché incompleta).  E’ in ogni caso probabile che intervengono delle novità dal punto di vista legislativo o interpretativo, da parte dell’Agenzia delle entrate, nel merito.

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